PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 3, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, di seguito denominata «zona franca urbana».
      2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Caltanissetta, sentite la Regione siciliana e la provincia di Caltanissetta, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nella zona franca urbana possono fruire, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi d'imposta al 60 per cento, per il sesto e il settimo periodo d'imposta al 40 per cento e per l'ottavo e il nono periodo d'imposta al 20 per cento;

 

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          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;

          c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nella zona franca urbana dalle stesse imprese posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

          d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, fino a un limite massimo di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.
(Requisiti strutturali per l'ottenimento
dei benefici fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

          a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2008;

          b) aver realizzato un volume d'affari non superiore a 10 milioni di euro;

          c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

          d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume d'affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

          e) esercitare l'attività principale in settori diversi da quelli della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

 

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Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. Sono altresì condizioni essenziali per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato dalla zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.
      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nella zona franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nella zona franca urbana.

Art. 5.
(Ambito di applicazione dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo d'imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi, che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

          a) utili di società non derivanti da attività esercitate nella zona franca urbana;

          b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità o da rinunce di crediti;

          c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

 

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          d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nella zona franca urbana.

      2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nella zona franca urbana conseguenti al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nella zona franca urbana.

Art. 6.
(Esclusioni dai benefìci fiscali).

      1. Non possono fruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

Art. 7.
(Estensione dei benefìci fiscali a imprese danneggiate da attività malavitose di stampo mafioso).

      1. Allo scopo di combattere la micro e la macro criminalità mafiosa e di sviluppare la legalità nel territorio della zona franca urbana, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo, sono estesi anche alle imprese esistenti nella zona franca urbana alla data del 1o gennaio 2008 e che hanno subìto danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali nei confronti degli amministratori in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali

 

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richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione.
      2. Per fruire dei benefìci di cui all'articolo 2 l'impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

          a) non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere per tutta la durata della concessione del beneficio;

          b) deve aver denunciato all'autorità giudiziaria il fatto delittuoso e deve aver fornito un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.